venerdì 15 maggio 2020
Ecobonus e Sismabonus al 110%, ecco le novità in arrivo con il Decreto Rilancio
Superbonus edilizia per cappotto termico, fotovoltaico, caldaie a condensazione e a pompa di calore in condominio e prima casa con miglioramento della classe energetica
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici eseguiti dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa beneficeranno di ecobonus e sismabonus al 110%, a condizione che si realizzino maxi-interventi e che si migliori la classe energetica.
L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.
È questo, in sintesi, il superbonus edilizia messo in campo dal Governo nel Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri.
Cappotto termico e caldaie a condensazione e a pompa di calore
Per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% sarà necessario eseguire lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici, cioè:
- cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Tale detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (ex DM 11 ottobre 2017);
- caldaie a condensazione e a pompa di calore in condominio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch'essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- caldaie a pompa di calore in case singole: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Fotovoltaico e colonnine auto elettriche con superbonus 110%
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall'ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi.
A tali lavori sia aggiungono due nuove tipologie:
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale e sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno dei maxi-interventi, e dei sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo;
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché sia eseguita congiuntamente ad uno degi maxi-interventi.
Il superbonus 110% si applica agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.
Stando all'ultima bozza del decreto, l’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Come accade già oggi per gli interventi agevolati dall’ecobonus, anche quelli che godranno del superbonus del 110% dovranno essere comunicati all’ENEA, secondo modalità definite in seguito dal Ministero dello Sviluppo economico.
Sconto in fattura e cessione del credito
Per gli interventi beneficiari del nuovo superbonus 110%, in alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, o per la trasformazione in un credito di imposta. Il decreto introduce l’obbligo per il contribuente di acquisire il ‘visto di conformità’.
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